L'attività lavorativa svolta da uno studente può essere riconosciuta a posteriori in luogo della frequenza al tirocinio curriculare, ove sia considerata congruente con gli obiettivi formativi del Corso di Studi, sia certificata in base alla normativa vigente e si sia conclusa entro i 3 anni dalla data di presentazione della domanda di riconoscimento.

Ogni domanda di riconoscimento deve essere accompagnata da una relazione dettagliata sulle attività realizzate sottoscritta dal richiedente, controfirmata dal datore di lavoro e corredata da una lettera di conferma di durata e tipo di attività su carta intestata sottoscritta da quest’ultimo (o dal cliente, se trattasi di attività come libero-professionista). La valutazione della congruità con gli obiettivi formativi avviene attraverso l’analisi di questo documento e/o attraverso l’eventuale interazione diretta con un responsabile aziendale.

A titolo di esempio, e quindi in modo non esaustivo, sono ritenute congrue attività quali:

  • sviluppo/progettazione di sistemi software non elementari;
  • sviluppo/progettazione/gestione di infrastrutture di rete con elevato livello di complessità;
  • progettazione/realizzazione di sistemi e apparati elettronici non elementari
  • progettazione/realizzazione di sistemi e apparati per il controllo e l’automazione non elementari.

Qualora le attività professionali siano coerenti con il percorso di studio è sempre possibile il riconoscimento dell’attività di tirocinio (nel limite massimo previsto dal regolamento). In questo caso le attività devono essere svolte successivamente alla approvazione dal partire del Consiglio di Corso di Studio. Viene utilizzata la consueta procedura per i tirocini.

  • Regolamento del Riconoscimento dei Crediti (CFU) extra-curriculari (ex-post, ex-ante, etc.) (in preparazione)
  • Regolamento e modalità di conversione di ore lavorative in Tirocinio (in preparazione)