- Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro.
- È a carico dell'Università la copertura assicurativa dei tirocinanti, sia contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, mediante la speciale forma di "gestione per conto dello Stato", sia per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.
- I tirocini, se aziendali, vengono attivati mediante la sottoscrizione di una convenzione, fra l'Università o il Dipartimento (Soggetto promotore) e l'azienda (Soggetto ospitante); Ai sensi e per gli effetti di cui all'art 10 bis della Legge 21 maggio 2021 n. 69 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19) la Convenzione è esente dall'imposta di bollo"
La convenzione sottoscritta in formato cartaceo o digitale, è redatta in un unico originale, conservato agli atti dal soggetto promotore. - Una volta stipulata la convenzione o, in caso di tirocinio accademico, semplicemente dopo aver concordato il suo svolgimento con la struttura dell’Ateneo mediante accordo scritto o verbale, il/la tirocinante dovrà predisporre almeno due mesi prima dall’inizio del tirocinio il relativo progetto formativo e di orientamento contenente tutte le informazioni riguardanti il tirocinio, fra le quali: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio; nominativi dei tutor incaricati dal soggetto promotore (tutor organizzativo e tutor scientifico) e del responsabile aziendale o accademico; gli estremi identificativi delle assicurazioni se necessarie; durata e periodo di svolgimento del tirocinio; settore aziendale o di ricerca d'inserimento.
- La Commissione per i Tirocini nominata dal Corso di Studi esaminerà mensilmente i progetti formativi e di orientamento esprimendo l’eventuale autorizzazione allo svolgimento del tirocinio e valuterà i tirocini conclusi attribuendo in caso di valutazione positiva il relativo riconoscimento dei crediti formativi (CFU).
- Sia enti pubblici che datori di lavoro privati, indipendentemente dalle loro dimensioni, possono ospitare tirocinanti, tuttavia dal numero di dipendenti a tempo indeterminato di un'azienda dipende il numero massimo di tirocinanti ospitabili contemporaneamente: 1 tirocinante per le aziende con meno di 5 dipendenti; 2 tirocinanti per aziende con un numero di dipendenti compreso fra 6 e 19; tirocinanti in misura non superiore al 10% dei dipendenti per le imprese con più di 20 dipendenti. Il tirocinio non comporta alcun costo per l'azienda, non obbliga l'azienda all'assunzione del tirocinante, ma allo stesso tempo le consente di conoscere la persona per una eventuale assunzione.
- L'orario di attività viene concordato in base alle esigenze aziendali o della struttura ospitante ed indicato nel progetto formativo, con il limite massimo di 40 ore settimanali su 5 o 6 giorni lavorativi e con minimo un'ora per pausa pranzo.
- La legge non vieta la possibilità di rimborso per spese di trasporto, vitto e alloggio.
- Gli studenti possono, inoltre, svolgere un periodo di lavoro all’estero attraverso la forma degli stage formativi presso sedi di società, enti ed istituzioni dei vari paesi dell’Unione Europea. In tal caso lo studente svolge il tirocinio formativo previsto nel proprio percorso di studi all’estero invece che in Italia (Erasmus Placement). Ulteriori informazioni all'url: https://www.unipg.it/internazionale/ects/tirocini
Come funziona un tirocinio - Area Industriale
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- Scritto da Francesca Tufi